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C.M. 18/12/1998 n. 559
7) Ambito oggettivo. L’ambito oggettivo della "documentazione antimafia" non ha subito modifiche sostanziali, per cui restano escluse dall’obbligo dell’acquisizione di tale documentazione, salvo espressa menzione (es. licenze di polizia, iscrizioni nei registri delle Camere di commercio, ecc.) "quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e le iscrizioni nel registro delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un valore di mera denuncia", ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa. Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.
8) Competenza territoriale. Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innovazione, per cui si rinvia alla precedenti istruzioni impartite. Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini della competenza territoriale, per il rilascio delle "informazioni", la sede di detta articolazione.
9) Le informazioni del Prefetto. Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle "informazioni" del Prefetto, già previste e disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994 e ora dagli articoli 10 e 11 del regolamento, soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei sog- getti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all'amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire) e la documentazione da allegare. A quest'ultimo proposito, nel confermare che non occorre alcuna documentazione dell'interessato circa i conviventi, si attira l'attenzione dei Sigg.ri Prefetti sul fatto che le informazioni negative, ove risultanti, possono riguardare chiunque, convivente o meno nel territorio dello Stato, risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell'impresa, in relazione agli immutati contenuti sostanziali dell'art. 4 del citato D.Lgs. e al criterio ispiratore della disciplina antimafia in materia (cfr. art. 10, comma 4, legge n. 575/1965), tendente a focalizzare l'attenzione più sui rapporti e sulle influenze di fatto (debitamente accertate), che non sugli aspetti formali della titolarità delle imprese. In proposito, si conferma che, per l'eventuale attivazione degli organi di polizia o di altre verifiche, i Prefetti potranno trarre utili indicazioni, oltre che dagli atti d'ufficio, dalla consultazione degli archivi informatici comunque disponibili. Si ricorda, infatti, che la potestà di accertamento in materia è soggetta alla sussistenza di "elementi comunque acquisiti" in relazione ai quali vi sia la "necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso", come espressamente prevede l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982, come successivamente modificato e integrato. Va pure confermato che l'accertamento della sussistenza di una delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 è comunque sufficiente a produrre gli effetti interdittivi dell'art. 4 in questione, per cui se ne darà immediata comunicazione ostativa all'Amministrazione interessata, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti. Quanto ai peculiari contenuti delle "informazioni" prefettizie, si attira l'attenzione sulla elencazione del comma 7 dell'art. 10 del regolamento, che indica espressamente, con carattere di tassatività, le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di "infiltrazione mafiosa", al duplice fine di conferire all'attività informativa il massimo possibile di certezza del diritto, compatibile con la finalità "preventiva" dell'istituto, facendo riferimento ad accertamenti che abbiano comunque superato il vaglio accurato dell'Autorità giudiziaria o amministrativa, e il massimo possibile di semplificazione amministrativa. Le fonti utilizzabili sono, pertanto, costituite da: provvedimenti giudiziari che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Si conferma, in proposito, che devono essere valutati con cura anche i provvedimenti che, nel dispositivo o nella motivazione, risultino favorevoli agli interessati, nel senso di escludere i tentativi di infiltrazione mafiosa; proposte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa per l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia, ovvero provvedimenti giudiziari, anche provvisori o cautelari, di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965 n. 575. Anche in questo caso devono essere valutate con cura le eventuali risultanze favorevoli agli interessati; accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento già pertinenti all'attività dell'Alto Commissario Antimafia e svolti su delega del Ministro dell'interno, ovvero a richiesta di altri Prefetti, atteso che essi sono volti, specificamente, all'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Particolare attenzione sarà rivolta alle risultanze di tali accertamenti, nella considerazione della specifica finalità e del fatto che essi dovranno comportare l'attivazione dei procedimenti censori previsti dall'ordinamento (denunce penali, proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione degli organi di controllo, ecc.), senza di cui potrebbe dubitarsi della loro fondatezza. Qualora non si riscontrino né la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n.575/1965, né gli "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994, derivanti da accertamenti già disposti, la Prefettura rilascerà all'amministrazione interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall'articolo 4 predetto, anche quando permangano indicazioni negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito. In tali circostanze i Sigg. ri Prefetti non rinunceranno a stimolare, esaurita la procedura prevista dall'art. 10 del regolamento, le attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, per i provvedimenti giudiziari conseguenti, anche per darne successiva comunicazione alle Amministrazioni interessate, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, dello stesso regolamento. Anche l'assenza di riscontro nei termini prescritti può avere il medesimo effetto "liberatorio", in quanto, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni del prefetto (art. 11, comma 2). Il regolamento aggiunge che, trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l'avvio dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso. Poiché è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità (tenuto conto della facoltà, prevista dal comma 4 dello stesso art.11, per le amministrazioni, di sospendere le erogazioni finché le informazioni prefettizie non siano pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare all'amministrazione interessata l'attestazione richiesta. Ciò non preclude, peraltro, l'aggiornamento delle informazioni - soprattutto nel caso delle variazioni dell'assetto proprietario o gestionale di cui si è detto -e il rilascio, anche in tempi successivi, di attestazioni sfavorevoli, con la connessa facoltà, per le amministrazioni riceventi, di recedere dai contratti o di revocare i provvedimenti già disposti.
10) Le cosiddette informazioni aggiuntive. L' 10, comma 9, precisa che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati. Nel confermare, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n. 559/LEG/240.514.3 dell'8 gennaio 1996, va precisato che le notizie di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere comunicate alle amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni così trasmesse non hanno di per sé efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell'Amministrazione. Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che anche l'art. 10, comma 9, fa salve le speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti. Fra queste si segnala la previsione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche dall'art. 11 del D.Lgs. n. 358 del 1992, richiamati rispettivamente dall'art. 22 del D.Lgs. n. 158 del 1995 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 157 del 1995, secondo cui sono esclusi gli imprenditori che abbiano, fra l'altro, subito condanne passate in giudicato per reati che incidono gravemente sulla loro moralità professionale, ancorchè l'interessato possa attestare mediante un'autocertificazione che non ricorrono le condizioni ostative. Per quanto concerne la qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli appalti di opere o lavori pubblici, si fa presente che l'art. 8 della legge n. 109 del 1994, recentemente modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato), facendo comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato). Attesa la delicatezza della materia e la concorrente competenza di altri Dicasteri, si fa riserva di ulteriori istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta "clausola di gradimento", talvolta ammessa dall'ordinamento.
11) Ulteriori disposizioni relative ai lavori pubblici. I commi 1 e 2 dell'art. 12 consentono espressamente di sostituire l'impresa colpita dalle interdizioni antimafia, quando si tratti di un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di un'impresa partecipante ad un consorzio non obbligatorio, nell'intento di circoscrivere gli effetti negativi dell'interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese prive di controindicazioni. Il comma 3 dello stesso articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva di interscambio di dati anche ai fini della tenuta dell'Albo Nazionale dei Costruttori. Il comma peraltro rinvia ad un successivo decreto applicativo, che non è stato ancora adottato. Particolarmente importante è la disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita esigenza di prevenzione, dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di valore pari o superiore al limite di valore di cui all'art. 10, comma 1, lett. a). L'attenzione è principalmente rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle aggiudicatarie, nei cui confronti gli accertamenti saranno comunque effettuati prima degli atti formali di aggiudicazione, interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in subappalto o con altro subcontratto, quali l'attività di cava, il movimento terra, le forniture di calce- struzzo o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed ogni altro lavoro che, nell'esperienza dei Sigg.ri Prefetti, eventualmente corroborata dal parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, risulti interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa. Tali accertamenti sono elettivamente finalizzati all'esigenza di corrispondere in tempi brevi alle richieste delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche circa la sussistenza o meno delle interdizioni antimafia, relativamente alle autorizzazioni per la conclusione dei contratti (nel caso di lavori pubblici in concessione) o dei sub-contratti. La norma in parola, inoltre, estende espressamente gli effetti interdittivi di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 490/1994, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall’appalto di valore pari o superiore alla cosiddetta "soglia comunitaria", "indipendentemente del valore delle opere o dei lavori", costituendo una evidente integrazione del disposto dell'art. 18, comma 3, n5, della legge 19 marzo 1990 n. 55, (non modificato nella parte qui di interesse), il quale espressamente prescrive che "nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo," non deve sussistere "alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.". Si tratta pertanto di una innovazione estremamente significativa che introduce un efficace strumento di contrasto delle "infiltrazioni mafiose" delle imprese, sulla quale si richiama la massima attenzione sia delle Prefetture che delle Amministrazioni interessate. Premesso che gli accertamenti in parola sono attivati dal Prefetto sulla base della comunicazione, da parte della stazione appaltante, degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore pari o superiore alla "soglia comunitaria", tale comunicazione dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai noti modelli G.A.P. di cui all'art.1, comma 7, del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726.
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